Il procedente produce quindi il conguaglio definitivo del 20 agosto 1990 (doc. C) e lo scritto 27 luglio 1994 dell’ing. __________ (doc. D) dai quali risulta che l’escusso deve versare al __________ in ragione di una maggior assegnazione di terreno di 258 mq un conguaglio di Fr. 30’235.40. 5. In concreto dalla documentazione prodotta non risulta alcun valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Innanzitutto la sentenza della Commissione di ricorso di seconda istanza non può costituire titolo di rigetto perché non stabilisce l’importo dovuto dall’escusso per la maggior assegnazione di terreno ottenuta con l’evasione favorevole del ricorso.