b) Per l’art. 58 della legge cantonale 8 marzo 1911 di attuazione della LEF (LALEF) “sono parificati alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF, i decreti delle autorità amministrative e di polizia aventi carattere esecutivo, le bollette delle imposte, delle tasse e delle patenti cantonali e comunali, le sportule giudiziarie e le bollette delle amministrazioni dei consorzi obbligatori, tanto per le contribuzioni annuali quanto per le quote a estinzione di capitali maturati”.