Per i combinati cpv. 2 lit. d) e cpv. 5 dell’art. 309 CPC, la dichiarazione di appello è nulla se mancano le formalità dell’indicazione “precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza”. Il rigore formale va però attenuato e si prescinde quindi dalla declaratoria di nullità dell’atto di appello quando, pur in mancanza dei requisiti dinanzi indicati, dal contesto appaia chiara la volontà di appellare e risulti in termini affidabili quanto si chiede sia giudicato, atteso che dalle irregolarità formali non derivi pregiudizio alla controparte: