L’art. 40 cpv. 2 LRPT affida poi il compito alla delegazione consortile di provvedere all’incasso delle bollette emesse a carico dei consorziati e dei crediti risultanti dal conguaglio, nonché al pagamento dei debiti per lo stesso titolo. A mente dell’osservante “anche il prelevamento dei crediti per il conguaglio è dipendente dalla formale approvazione da parte del Consiglio di Stato del piano di finanziamento, che è decisione affatto diversa da quella prevista all’art. 38 LRPT”. Considerato in diritto: 1. Per i combinati cpv.