Per l’osservante “questo conguaglio è soltanto in una piccola parte dovuto “a maggiore assegnazione di terreno”, perché “la part. 2353 dell’appellato ha mantenuto sostanzialmente la stessa superficie e gli stessi confini rispetto ai mappali prima RT (salvo un’aggiunta di una piccola superficie verso monte)”. Nello scritto 6 luglio 1994 la Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto si limita a ricordare che ex art. 38 LRPT il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo riparto dei fondi con le modifiche intervenute dopo l’evasione dei ricorsi di II istanza.