Con osservazioni 22 maggio 1995 la parte appellata ha rilevato in ordine che l’appello non adempie ai requisiti formali fissati all’art. 309 cpv. 2 lett. d CPC perché non contiene “l’indicazione precisa dei punti (dispositivi) dedotti in appello”. Inoltre l’appellante ha prodotto, violando il principio secondo cui in appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, nuovi documenti che devono essere stralciati dall’incarto. Per l’osservante “questo conguaglio è soltanto in una piccola parte dovuto “a maggiore assegnazione di terreno”, perché “la part.