A mente dell’appellante, comunque, le esigenze formali richieste dal primo giudice sono eccessive perché in concreto “il titolo esecutivo è composto dalla sentenza della commissione di ricorso di II istanza coniugata con il conguaglio definitivo allestito dal geometra revisore”. Infatti quanto richiesto dal Pretore è necessario “unicamente per le bollette di incasso di contributi riferentisi alle spese sostenute dal Consorzio per l’esecuzione delle opere RT” e non per il conguaglio per maggiore assegnazione di terreno. F. Con osservazioni 22 maggio 1995 la parte appellata ha rilevato in ordine che l’appello non adempie ai requisiti formali fissati all’art. 309 cpv.