Il procedente fonda la propria pretesa sulla decisione 9 febbraio 1990 (doc. A) con la quale la commissione di ricorso di II istanza in materia di raggruppamento terreni ha accolto il gravame dell’escusso che chiedeva la ridefinizione dei confini della propria particella, e ha stabilito che “il ristabilimento della situazione esistente al momento del nuovo riparto, implica per l’insorgente l’obbligo di assumersi il conguaglio per la maggior superficie ottenuta con l’evasione favorevole del ricorso”. Nella decisione menzionata la commissione di ricorso di II istanza ha parimenti “ordinato al geometra di procedere alle necessarie rettifiche e all’aggiornamento dei conguagli”.