L’istanza è respinta. 2. Le spese e la tassa di giustizia di Fr. 230.-- sono a carico della parte procedente, che rifonderà all’escusso Fr. 900.-- per ripetibili.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 29 aprile 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 22 maggio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con protesta di spese e ripetibili; esaminati atti e documenti: ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________in via ordinaria dell’11/12 ottobre 1994 dell’UEF di __________ il __________ __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr.