{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00116_1996-03-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6828&nX40_KEY=4711548&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b767f1759f7efe80d4904412a8fec257"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["14.1995.00116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.03.1996 14.1995.00116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:00:23", "Checksum": "a406f03bb024e7ae32ee1cbdb00c5292", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.03.1996 14.1995.00116\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 19 m. 2). Per il cpv. 2 del citato articolo “sono parificate alle sentenze esecutive, entro il territorio del Cantone, le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva.”\nb) Per l’art. 58 della legge cantonale 8 marzo 1911 di attuazione della LEF (LALEF) “sono parificati alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF, i decreti delle autorità amministrative e di polizia aventi carattere esecutivo, le bollette delle imposte, delle tasse e delle patenti cantonali e comunali, le sportule giudiziarie e le bollette delle amministrazioni dei consorzi obbligatori, tanto per le contribuzioni annuali quanto per le quote a estinzione di capitali maturati”.\nc) La decisione di un’autorità amministrativa diviene esecutiva dopo la sua notifica al debitore, se questi, informato del suo diritto di ricorso, non ne ha fatto uso (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 133 n. 7, 8, 9, 10, 11 e 14 p. 350-351).\nd) Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.\n4. Nel caso di specie il __________ fonda la propria pretesa sulla decisione 9 febbraio 1990 (doc. A) con la quale la commissione di ricorso di II istanza in materia di raggruppamento terreni ha accolto il gravame dell’escusso che chiedeva la ridefinizione dei confini della propria proprietà, e ha stabilito che “il ristabilimento della situazione esistente al momento del nuovo riparto, implica per l’insorgente l’obbligo di assumersi il conguaglio per la maggior superficie ottenuta con l’evasione favorevole del ricorso”. Nella decisione menzionata la commissione di ricorso di II istanza ha parimenti ordinato “al geometra di procedere alle necessarie rettifiche e all’aggiornamento dei conguagli”. Il procedente produce quindi il conguaglio definitivo del 20 agosto 1990 (doc. C) e lo scritto 27 luglio 1994 dell’ing. __________ (doc. D) dai quali risulta che l’escusso deve versare al __________ in ragione di una maggior assegnazione di terreno di 258 mq un conguaglio di Fr. 30’235.40.\n5. In concreto dalla documentazione prodotta non risulta alcun valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Innanzitutto la sentenza della Commissione di ricorso di seconda istanza non può costituire titolo di rigetto perché non stabilisce l’importo dovuto dall’escusso per la maggior assegnazione di terreno ottenuta con l’evasione favorevole del ricorso. Il “conguaglio definitivo” del 20 agosto 1990 (doc. C) non indica alcun rimedio di diritto contro la calcolazione del contributo. Per principio di diritto amministrativo una decisione sprovvista dell’indicazione dei mezzi di ricorso non cresce in giudicato (Rep 1981 p. 396). Ne discende che il calcolo del contributo non era suscettibile di crescita in giudicato, tanto più che lo stesso documento è carente di una qualsiasi firma e indica unicamente il calcolo del contributo dovuto dall’escusso a seguito della maggior assegnazione di terreno, stabilito secondo modalità che non è possibile verificare, non essendosi materializzato in decisione formale. Esso è dunque un semplice conteggio e non una decisione amministrativa parificata a sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 LEF poiché non è una chiara comunicazione scritta all’attenzione dell’amministrato atta ad orientarlo inequivocabilmente sull’esigibilità del suo “debito” (Rep 1989 p. 182; CCC del 26 gennaio 1988 in re M.B c. C.P; Panchaud/Caprez, op. cit., p. 327 ss.).\n6. L'appello 29 aprile 1995 del __________va quindi respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 80, 81 cpv. 1 LEF; 58 LALEF; 309 cpv. 2 lit. d e cpv. 5, 321 cpv. 1 lit. b, 387 cpv. 2 e 4 CPC\nPRONUNCIA\n1. L'appello 29 aprile 1995 del __________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia del presente giudizio in Fr. 350.--, già anticipata dal __________, resta a suo carico. Il __________rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- di indennità.\n3. Intimazione a: ___________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente: La segretaria:"}