{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00116_1996-03-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6828&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b767f1759f7efe80d4904412a8fec257"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.03.1996 14.1995.00116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:50", "Checksum": "7af7c198aa070eb9345780023e80c28e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.03.1996 14.1995.00116\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nF. Con osservazioni 22 maggio 1995 la parte appellata ha rilevato in ordine che l’appello non adempie ai requisiti formali fissati all’art. 309 cpv. 2 lett. d CPC perché non contiene “l’indicazione precisa dei punti (dispositivi) dedotti in appello”. Inoltre l’appellante ha prodotto, violando il principio secondo cui in appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, nuovi documenti che devono essere stralciati dall’incarto.\nPer l’osservante “questo conguaglio è soltanto in una piccola parte dovuto “a maggiore assegnazione di terreno”, perché “la part. 2353 dell’appellato ha mantenuto sostanzialmente la stessa superficie e gli stessi confini rispetto ai mappali prima RT (salvo un’aggiunta di una piccola superficie verso monte)”.\nNello scritto 6 luglio 1994 la Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto si limita a ricordare che ex art. 38 LRPT il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo riparto dei fondi con le modifiche intervenute dopo l’evasione dei ricorsi di II istanza. L’art. 39 LRPT impone però l’obbligo per il __________ di sottoporre entro due anni al Consiglio di Stato il piano definitivo di finanziamento per l’approvazione e la pubblicazione dello stesso con notifica a ogni interessato e facoltà di ricorso. L’art. 40 cpv. 2 LRPT affida poi il compito alla delegazione consortile di provvedere all’incasso delle bollette emesse a carico dei consorziati e dei crediti risultanti dal conguaglio, nonché al pagamento dei debiti per lo stesso titolo. A mente dell’osservante “anche il prelevamento dei crediti per il conguaglio è dipendente dalla formale approvazione da parte del Consiglio di Stato del piano di finanziamento, che è decisione affatto diversa da quella prevista all’art. 38 LRPT”.\nConsiderato\nin diritto:\n1. Per i combinati cpv. 2 lit. d) e cpv. 5 dell’art. 309 CPC, la dichiarazione di appello è nulla se mancano le formalità dell’indicazione “precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza”.\nIl rigore formale va però attenuato e si prescinde quindi dalla declaratoria di nullità dell’atto di appello quando, pur in mancanza dei requisiti dinanzi indicati, dal contesto appaia chiara la volontà di appellare e risulti in termini affidabili quanto si chiede sia giudicato, atteso che dalle irregolarità formali non derivi pregiudizio alla controparte: la sanzione di nullità è infatti da applicare con cautela, evitando di incorrere nella censura di formalismo eccessivo (cfr. in senso convergente II CC 16 aprile 1985 in re A. SA c. B., in Rep 1985 p. 338; II CC 10 gennaio 1986 in re C. c. C., in Rep 1986 p. 271; II CC 21 marzo 1980 in re S. c. F., in Rep 1981 p. 185; Lorenzo Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 135).\nNella concreta fattispecie ben può dirsi che dall’atto di appello emerge in termini univoci la volontà del __________ di impugnare i dispositivi 1 e 2 della sentenza pretorile e di postulare l’accoglimento della sua istanza di rigetto dell’opposizione del 3 novembre 1994; dalla carenza formale dell’atto d’appello nessun danno è potuto derivare a __________ che in sede di osservazioni ha ben compreso l’oggetto del contendere.\nNe consegue l’ammissibilità in principio dell’appellazione.\n2. Ex art. 387 cpv. 2 e 4 CPC all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta.\nIl giudizio d’appello può poggiare solo sui documenti prodotti avanti il primo giudice, tenendo conto delle allegazioni ivi ritualmente formulate: non è quindi proceduralmente ammissibile la produzione per la prima volta in sede d’appello di nuovi documenti in evidente contrasto con il principio procedurale secondo cui alle parti non è consentito, in seconda sede, addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC).\nInfatti la procedura d’appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice, senza possibilità, appunto perché basata su fatti affermati e sulle prove raccolte in prima sede, che queste emergenze processuali possano essere mutate (cfr. CEF 7 febbraio 1990 in re I.C. SA/C.B. SA, 27 aprile 1989 in re CM SA c. E.K. AG, 25 ottobre 1988 in re P.M.c.c. D.M./S.M.).\nNe consegue che si prescinderà dall’esaminare i documenti prodotti dal __________ per la prima volta con l’appello e che non sono atti della causa, ossia i doc. B, C, D e N, così indicati nell’atto ricorsuale.\n"}