{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00116_1996-03-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6828&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b767f1759f7efe80d4904412a8fec257"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.03.1996 14.1995.00116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:50", "Checksum": "7af7c198aa070eb9345780023e80c28e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.03.1996 14.1995.00116\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n25 marzo 1996/C/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 novembre 1994 dal\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’11/12 ottobre 1994 dell’UEF di __________\nsulla quale istanza il Pretore della giurisdizione di __________ con sentenza 12/14 aprile 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. Le spese e la tassa di giustizia di Fr. 230.-- sono a carico della parte procedente, che rifonderà all’escusso Fr. 900.-- per ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 29 aprile 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 22 maggio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con protesta di spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti:\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________in via ordinaria dell’11/12 ottobre 1994 dell’UEF di __________ il __________ __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 30’235.40 oltre interessi al 6.5 % dal 1. luglio 1991, indicando quale titolo di credito: “conguaglio definitivo RT per maggiore assegnazione di terreno in sede di ricorso di II istanza”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.\nB. Il procedente fonda la propria pretesa sulla decisione 9 febbraio 1990 (doc. A) con la quale la commissione di ricorso di II istanza in materia di raggruppamento terreni ha accolto il gravame dell’escusso che chiedeva la ridefinizione dei confini della propria particella, e ha stabilito che “il ristabilimento della situazione esistente al momento del nuovo riparto, implica per l’insorgente l’obbligo di assumersi il conguaglio per la maggior superficie ottenuta con l’evasione favorevole del ricorso”. Nella decisione menzionata la commissione di ricorso di II istanza ha parimenti “ordinato al geometra di procedere alle necessarie rettifiche e all’aggiornamento dei conguagli”. Il procedente produce quindi il conguaglio definitivo del 20 agosto 1990 (doc. C) e lo scritto 27 luglio 1994 dell’ing. __________ (doc. D) dai quali risulta che l’escusso deve versare al __________ in ragione di una maggior assegnazione di terreno un conguaglio di Fr. 30’235.40.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha asseverato che “la bolletta sulla quale è fondato il presunto credito dell’istante è sprovvista dei requisiti essenziali che la possono qualificare ad un titolo esecutivo e non è accompagnata né da una decisione della delegazione consortile che conferma la risoluzione di procedere all’incasso del credito, né da una decisione del Consiglio di Stato che dichiara definitiva la procedura di nuovo riparto”.\nA mente di __________ contrariamente a quanto preteso dall’istante “l’importo di Fr. 30’235.40 non rappresenta in realtà per intero il conguaglio per maggior superficie ricevuta dall’escusso con il nuovo riparto, poiché la superficie effettivamente ricevuta è molto inferiore a quella che comporterebbe l’asserito credito”.\nD. Con sentenza 12/14 aprile 1995 il Pretore di __________ ha respinto l’istanza, argomentando che “affinché una tabella possa essere effettivamente considerata una decisione esecutiva per quel che riguarda i crediti di conguaglio, occorre che il relativo calcolo sia fondato sul nuovo riparto dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato (art. 38 LRPT)”. Nel caso di specie “l’istante ha sì prodotto la decisione della Commissione di II istanza (che esaurisce la procedura di ricorso, art. 38 LRPT), ma manca la dichiarazione del Consiglio di Stato che il nuovo riparto è definitivo e la dichiarazione della Delegazione RT che la tabella è conforme al riparto definitivo”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente asseverando che “la dichiarazione del Consiglio di Stato secondo la quale il nuovo riparto è definitivo, oltre ad essere menzionata specificatamente nello scritto 6.7.1994 della Sezione bonifiche fondiarie e catasto, ha assunto mediante pubblicazione sul foglio ufficiale __________ dimensione di fatto notorio giusta l’art. 184 cpv. 3 CPC e non necessita di conseguenza di una prova specifica”. Inoltre “la dichiarazione della delegazione RT che la tabella è conforme al riparto definitivo appare superflua giacché proprio questa delegazione procede nei confronti di __________ per l’incasso del conguaglio definitivo che necessariamente non può che riferirsi al riparto definitivo, come ben si evince dallo scritto 27 luglio 1994 del geometra revisore”.\nA mente dell’appellante, comunque, le esigenze formali richieste dal primo giudice sono eccessive perché in concreto “il titolo esecutivo è composto dalla sentenza della commissione di ricorso di II istanza coniugata con il conguaglio definitivo allestito dal geometra revisore”. Infatti quanto richiesto dal Pretore è necessario “unicamente per le bollette di incasso di contributi riferentisi alle spese sostenute dal Consorzio per l’esecuzione delle opere RT” e non per il conguaglio per maggiore assegnazione di terreno."}