20’000.-- oltre accessori. La petizione è stata accolta dal primo giudice con pronunciato 22 dicembre 1993, confermato con sentenza 4 maggio 1994 della II Camera civile del Tribunale di appello (doc. 16). L’avv. __________ ha poi restituito la nota somma a __________ (cfr. verbale d’udienza 24 gennaio 1995 p. 2 i.f.). d) Dalle tavole processuali emerge che __________ non ha reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l’assunto liberatorio. L’importo di Fr. 20’000.-- è stato infatti versato all’avv. __________ per altri scopi che non l’estinzione del debito contratto dall’escusso con il doc. A (doc. 11: “la dichiarazione di mio marito riguardante il versamento di Fr.