la condizione d’identità è pertanto da ritenersi adempiuta. Questa condizione non vieta infatti di inoltrare con l’istanza di rigetto e ancora all’udienza di contraddittorio anche documenti non indicati nel PE. Che la dichiarazione doc. A non vi sia stata menzionata è irrilevante: determinante è che questo documento riguarda la pretesa in esame, nota a controparte, e che non comporta alcuna modifica della causa posta a fondamento dell’esecuzione. La condizione di identità è pertanto adempiuta. 3. Per l'art. 82 cpv.