Un documento vale comunque quale titolo di rigetto anche se non è indicato nel PE, atteso che sia chiaramente deducibile che si riferisca al credito posto in esecuzione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 25 n. 3 e 6 con riferimenti ivi). A differenza di quanto sostenuto da __________ non vi è dubbio che __________ fonda la propria pretesa sulla dichiarazione 6 agosto 1991 (doc. A), atteso che nell’istanza di rigetto dell’op-posizione il creditrice ha indicato quale titolo di credito il documento A: la condizione d’identità è pertanto da ritenersi adempiuta.