L’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dal convenuto viene perciò a cadere, risultando essa priva della verosimiglianza richiesta in procedura sommaria. Lo scritto doc. A, dal quale emerge che l’escusso si è impegnato personalmente a versare al procedente l’importo di Fr. 26’100.--, costituisce dunque, in principio, un riconoscimento di debito dell’escusso nel senso inteso ai considerandi 1a) e b) per l’importo dedotto in esecuzione oltre agli accessori. c) L’appellato argomenta che nel precetto esecutivo non sono stati sufficientemente specificati il titolo e la causa del credito.