deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3). c) Ex art. 32 cpv. 1 CO quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore. Perché sia dia rappresentanza occorre però che vi sia alternativamente: procura scritta, oppure ammissione esplicita in documenti, oppure ammissione esplicita all’udienza. Atti concludenti non sono sufficienti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340). 2.a)