A costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, atteso che “non può essere condivisa la tesi dell’escusso secondo cui egli non sarebbe legittimato passivamente al credito avendo agito come rappresentante in nome e per conto della moglie”. Infatti egli non figura “in tale veste” nel riconoscimento di debito e, inoltre, agli atti non vi è riscontro alcuno che “egli avrebbe agito in nome proprio ma per conto della moglie”. Per il giudice di prime cure, tuttavia, “dallo scritto 9 dicembre 1991 (doc.