L’escusso rileva infine che “__________ ha già ricevuto i contestati Fr. 20’000.-- dall’avv. __________ D. Con sentenza 7/13 aprile 1995 il Segretario assessore della Pretura di __________ ha respinto l’istanza. A mente del primo giudice, “in merito alla necessità della triplice identità del credito”, è necessario e sufficiente “che, come nella fattispecie, l’escusso già in sede di risposta abbia manifestato di essere in chiaro per quale credito l’escutente abbia iniziato l’esecuzione”. Il Segretario assessore rileva che il doc. A costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv.