La tassa di giustizia in Fr. 240.-- e le spese sono poste a carico della parte istante che rifonderà alla controparte Fr. 250.-- a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 24 aprile 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 22 maggio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________6 del 15/16 giugno 1994 dell’UEF di __________ __________ ha escusso __________ per l’in-casso di Fr. 20’000.-- oltre interessi al 5 % dal 6 agosto 1991, indicando quale titolo di credito: