{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00114_1996-01-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6819&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e0356d0576e099e0ff41532852e77e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.00114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:31", "Checksum": "b38796ecbb5ecbff404c7a02a9de6093", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.00114\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).\n4.a) Tra le eccezioni atte ad infirmare il riconoscimento di debito ex art. 82 LEF vi è l’estinzione del debito per avvenuto pagamento (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348).\nb) L’escusso ha asseverato che __________ “è stato interamente tacitato nel pagamento del prezzo convenuto” avendo già ricevuto l’importo in esecuzione dall’avv. __________\nc) Il 13 settembre 1991 __________ e __________ hanno versato all’avv. __________ l’importo di Fr. 20’000.-- “quale saldo per l’acquisto della casa di __________ ”, chiedendo al legale di riversare l’importo a __________ solo quando essi gli avrebbero comunicato che i difetti alle serramenta della casa sono stati eliminati (doc.5). Il 10 ottobre 1991 (doc. 11) __________ ha chiesto all’avv. __________ la restituzione dell’importo di Fr. 20’000.-- rilevando che tale importo è ancora di sua appartenenza e che la “dichiarazione di mio marito riguardante il versamento di Fr. 20’000.-- non è in nessun modo da collegare con la casa intestata a me”. Malgrado ciò l’avv. __________ ha versato a __________i l’importo su cui vi è disputa.\nCon petizione 26 marzo 1992 (doc. 10) __________ ha pertanto chiesto alla Pretura di __________ che l’avv. __________ venga condannato a versarle l’importo di Fr. 20’000.-- oltre accessori. La petizione è stata accolta dal primo giudice con pronunciato 22 dicembre 1993, confermato con sentenza 4 maggio 1994 della II Camera civile del Tribunale di appello (doc. 16). L’avv. __________ ha poi restituito la nota somma a __________ (cfr. verbale d’udienza 24 gennaio 1995 p. 2 i.f.).\nd) Dalle tavole processuali emerge che __________ non ha reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l’assunto liberatorio. L’importo di Fr. 20’000.-- è stato infatti versato all’avv. __________ per altri scopi che non l’estinzione del debito contratto dall’escusso con il doc. A (doc. 11: “la dichiarazione di mio marito riguardante il versamento di Fr. 20’000.-- non è in nessun modo da collegare con la casa intestata a me”) e risulta di appartenenza di __________ (doc. 11 e doc. 10, dal quale emerge che creditrice della pretesa dedotta in giudizio è __________ e non il marito). Ne consegue che il versamento di questo importo da parte dell’avv. __________ al procedente non ha estinto il debito contratto con il doc. A. In via abbondanziale va ancora rilevato che il noto importo è stato in seguito restituito a __________: l’escusso, non avendo dimostrato di aver altrimenti corrisposto a __________ quanto riconosciuto nel doc. A, non ha reso verosimile di aver personalmente estinto il debito.\n5.a) L’escusso assevera infine, sulla base di uno scritto trasmesso il 7 novembre 1989 alla procedente, l’eccezione di difetti dell’opera.\nb) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile l'eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 348 con riferimenti).\nc) L’escusso ha basato la sua eccezione d’inadempimento contrattuale su presunti difetti relativi alle serramenta della casa venduta dal procedente alla propria moglie.\nL’eccezione è proponibile e, se fondata, è idonea ad infirmare la pronuncia del rigetto dell’opposizione\nd) Con lettera 4 settembre 1991 (doc. 4) __________ e __________ __________ hanno lamentato “la non funzionalità di tutte le serramenta della nostra casa”, rilevando di aver già parlato di tali difetti all’istante dal dicembre 1990 (cfr. anche doc. 10 p. 2). Malgrado ciò l'appellato, dopo la notifica dei difetti, ha sottoscritto il doc. A. Dall’esame della convenzione doc. A emerge che __________ si è riconosciuto, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitore nei confronti del procedente. Con siffatto agire, ossia sottoscrivendo il riconoscimento di debito dopo la notifica dei difetti, l'escusso ha esplicitamente riconosciuto di dovere al procedente l'importo dedotto in esecuzione. L'escusso non ha dunque reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di inesigibilità della pretesa posta in esecuzione. Ne consegue che la sentenza del primo giudice va riformata nel senso che l’opposizione interposta da __________ __________ al PE n. __________ va rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 20’000.-- oltre interessi al 5% dal 16 giugno 1994, ossia a decorrere dalla notifica del PE, in mancanza di una precedente costituzione in mora.\n6. L’appello 24 aprile 1995 di __________ __________ __________ è parzialmente accolto."}