{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00114_1996-01-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6819&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e0356d0576e099e0ff41532852e77e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.00114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:31", "Checksum": "b38796ecbb5ecbff404c7a02a9de6093", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.00114\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nF. Con osservazioni 22 maggio 1995 l’appellato ha resistito al gravame argomentando che è “manifesto che ogni qual volta si parla di Fr. 20’000.-- ci si riferisce sempre e solo al saldo finale dovuto dalla signora __________ all’istante in forza del contratto di vendita della casa e trattenuto a seguito di difetti comprovati”.\nL’osservante rileva di essere “intervenuto presso il sig. __________ nell’ambito del pagamento del suddetto saldo. Non a caso infatti il riconoscimento di debito di cui si avvale il sig. __________ è stato redatto previa discussione con gli artigiani attivi sul sedime di proprietà della signora __________ e su incarico dell’istante. In tale occasione si è cercato infatti di concordare una soluzione in merito ai difetti all’ora noti e conseguentemente al pagamento all’istante del saldo di Fr. 20’000.--”.\nA mente di __________ “la pretesa in esecuzione è priva di ogni e qualsiasi liquidità e risulta inficiata dal fatto che il sig. __________ ha già ricevuto integralmente dal notaio __________, suo legale, l’importo a lui dovuto”.\nConsiderato\nin diritto: 1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).\nc) Ex art. 32 cpv. 1 CO quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore.\nPerché sia dia rappresentanza occorre però che vi sia alternativamente: procura scritta, oppure ammissione esplicita in documenti, oppure ammissione esplicita all’udienza. Atti concludenti non sono sufficienti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340).\n2.a) Quale riconoscimento di debito il procedente ha prodotto la dichiarazione 6 agosto 1991 (doc. A), con la quale __________ si è impegnato a versargli in contanti l’importo di Fr. 26’100.--. Con il PE n. __________ ha poi chiesto il versamento di Fr. 20’000.-- oltre accessori avendo il convenuto versato acconti per Fr. 6’100.-- (cfr. istanza di rigetto dell’opposizione dell’8 luglio 1994).\nb) L’escusso ha eccepito la propria legittimazione passiva, avendo, a suo dire, sottoscritto il doc. A in nome e per conto della moglie.\nIl convenuto fonda la propria tesi sui documenti da lui prodotti sub da 1 a 16 dai quali non risulta però che __________ sia stato autorizzato a rappresentare la moglie con procura scritta, oppure ammissione esplicita in documenti, oppure ammissione esplicita all’udienza. Dal doc. A si evince anzi chiaramente che il convenuto ha sottoscritto il riconoscimento di debito in proprio nome e si è dichiarato personalmente debitore nei confronti dell’istante dell’importo di Fr. 26’100.--. L’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dal convenuto viene perciò a cadere, risultando essa priva della verosimiglianza richiesta in procedura sommaria.\nLo scritto doc. A, dal quale emerge che l’escusso si è impegnato personalmente a versare al procedente l’importo di Fr. 26’100.--, costituisce dunque, in principio, un riconoscimento di debito dell’escusso nel senso inteso ai considerandi 1a) e b) per l’importo dedotto in esecuzione oltre agli accessori.\nc) L’appellato argomenta che nel precetto esecutivo non sono stati sufficientemente specificati il titolo e la causa del credito.\nUna delle condizioni per il rigetto provvisorio dell’opposizione è l’identità fra il titolo di credito indicato nel PE e quello prodotto agli atti sul quale è basata la domanda di rigetto dell’opposizione; l’esame di tale identità va fatto d’ufficio anche in sede d’appello (cfr. CEF 22 maggio 1989 in re B.C.C. SA/W. cons. 1 e 1c, 7 giugno 1991 in re I.SA/I.; Rep 1984 p. 171/173 e rif. ivi). Un documento vale comunque quale titolo di rigetto anche se non è indicato nel PE, atteso che sia chiaramente deducibile che si riferisca al credito posto in esecuzione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 25 n. 3 e 6 con riferimenti ivi).\nA differenza di quanto sostenuto da __________ non vi è dubbio che __________ fonda la propria pretesa sulla dichiarazione 6 agosto 1991 (doc. A), atteso che nell’istanza di rigetto dell’op-posizione il creditrice ha indicato quale titolo di credito il documento A: la condizione d’identità è pertanto da ritenersi adempiuta. Questa condizione non vieta infatti di inoltrare con l’istanza di rigetto e ancora all’udienza di contraddittorio anche documenti non indicati nel PE. Che la dichiarazione doc. A non vi sia stata menzionata è irrilevante: determinante è che questo documento riguarda la pretesa in esame, nota a controparte, e che non comporta alcuna modifica della causa posta a fondamento dell’esecuzione. La condizione di identità è pertanto adempiuta."}