{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00114_1996-01-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6819&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3e0356d0576e099e0ff41532852e77e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.00114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:31", "Checksum": "b38796ecbb5ecbff404c7a02a9de6093", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.00114\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nB/fc/kc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 luglio 1994 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________,\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 15/16 giugno 1994 dell’UEF di __________;\nsulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di __________ con sentenza 7/13 aprile 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 240.-- e le spese sono poste a carico della parte istante che rifonderà alla controparte Fr. 250.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 24 aprile 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 22 maggio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto: A. Con PE n. __________6 del 15/16 giugno 1994 dell’UEF di __________ __________ ha escusso __________ per l’in-casso di Fr. 20’000.-- oltre interessi al 5 % dal 6 agosto 1991, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto al Pretore.\nB. Il procedente fonda la sua pretesa sulla dichiarazione 6 agosto 1991 (doc. A), nella quale __________ si è impegnato a versare a __________ l’importo di Fr. 26’100.--.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha asseverato di non essere passivamente legittimato avendo sottoscritto il doc. A in nome e per conto della moglie, partner contrattuale dell’istante “nell’ambito del contratto di compravendita/appalto vigente tra le parti”.\nA mente dell’escusso nel PE non sono stati sufficientemente particolareggiati il titolo e la causa del credito.\n__________ rileva che la moglie si è sempre rifiutata di pagare il saldo finale a __________ “a causa di difetti esistenti nell’opera prestata”. Il riconoscimento di debito doc. A non potrebbe produrre alcun effetto perché “anteriore alla scoperta dei difetti relativi ai serramenti della casa”.\nL’escusso rileva infine che “__________ ha già ricevuto i contestati Fr. 20’000.-- dall’avv. __________\nD. Con sentenza 7/13 aprile 1995 il Segretario assessore della Pretura di __________ ha respinto l’istanza.\nA mente del primo giudice, “in merito alla necessità della triplice identità del credito”, è necessario e sufficiente “che, come nella fattispecie, l’escusso già in sede di risposta abbia manifestato di essere in chiaro per quale credito l’escutente abbia iniziato l’esecuzione”.\nIl Segretario assessore rileva che il doc. A costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, atteso che “non può essere condivisa la tesi dell’escusso secondo cui egli non sarebbe legittimato passivamente al credito avendo agito come rappresentante in nome e per conto della moglie”. Infatti egli non figura “in tale veste” nel riconoscimento di debito e, inoltre, agli atti non vi è riscontro alcuno che “egli avrebbe agito in nome proprio ma per conto della moglie”.\nPer il giudice di prime cure, tuttavia, “dallo scritto 9 dicembre 1991 (doc. 9) dell’avv. __________, patrocinatore dell’escutente nella presente procedura, ben può essere evinto il fatto che il debito posto in esecuzione sia già stato dall’escusso saldato per il tramite di quest’ultimo”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente __________ , asseverando che “occorre distinguere gli impegni assunti nei suoi confronti dal convenuto, ancorati al riconoscimento di debito doc. A, dagli impegni riferibili alla relazione contrattuale in essere tra l’istante e la moglie del convenuto __________, relativa all’acquisto della casa in territorio di __________ e”. Per __________ “tale distinzione è inequivocabilmente espressa dalla stessa __________ ” nella lettera 10.10.1991 indirizzata all’avv. __________i (doc. 10), nella quale così si esprime: “... la dichiarazione di mio marito riguardante il versamento di Fr. 20’000.-- non è in nessun modo da collegare con la casa intestata a me .... i soldi versati a lei sono ancora di mia appartenenza”. Per l’appellante non é “possibile confondere i rapporti intervenuti tra l’istante e il convenuto con quelli tra __________ e __________ che costituiscono la premessa che ha generato la vertenza tra quest’ultima e l’avv. __________ di cui all’inc. __________della Pretura di __________ e successivamente __________della II CCA. E’ solo nell’ambito di questo secondo e distinto rapporto che è registrabile un trapasso, se pur momentaneo, di fondi nella misura di Fr. 20’000.-- ed è esclusivamente a tale contesto che si riferisce lo scritto 9.12.91 dell’avv. __________ ”.\nA mente dell’istante, anche nell’ipotesi in cui non si ammettesse questa distinzione, identificando l’impegno di cui al riconoscimento di debito doc. A con l’avvenuto versamento nelle mani dell’avv. __________ dell’importo di Fr. 20’000.--, la richiesta di pagamento riferita al credito in esecuzione sarebbe legittima perché “tale somma, depositata presso l’avv. __________, è già stata retrocessa alla signora __________ (cfr. verbale 24 gennaio 1995 p. 3 in fine) a seguito della decisione di condanna confermata dalla sentenza 4.5.94 della II CCA”. In quest’ipotesi “contrariamente a quanto sostenuto da controparte, a fronte dell’avvenuta incontestata retrocessione dell’importo di Fr. 20’000.-- è il convenuto che deve provare -in altro modo- l’avvenuto pagamento del suo debito”."}