Del resto __________ non ha condizionato il versamento dell’importo di Fr. 250’000.-- agli avvocati __________ e __________ ad un determinato prezzo (minimo) di vendita delle azioni. Irrilevante è pure la circostanza che le azioni delle società non sarebbero mai appartenute all’escussa perché la validità del riconoscimento di debito del 4 agosto 1993 non dipende dalla proprietà delle azioni in questione. Ne consegue che il doc. B/C, unitamente ai doc. D e E che attestano l’avvenuta realizzazione della condizione ivi contenuta, costituisce riconoscimento di debito per l’importo dedotto in esecuzione oltre agli accessori. 4. L'appello 14 aprile 1995 di __________ è dunque respinto.