In questo senso negli atti esecutivi dovrà figurare l’enumerazione completa delle persone procedenti rispettivamente escusse (cfr. SJZ 1976, p. 44-45 n. 14 e rif. ivi; H.W. Bohner, Zivilprozess-recht, Zurigo 1983, § 8 m. 5 e 26; O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berna 1984, § 22 m. 13 e 14; Fritzsche/Walder, op. cit. § 9 m. 3 e n. 9). d) Nel caso di specie, tenuto conto che nel precetto esecutivo e nell’istanza di rigetto dell’opposizione sono stati indicati i due soci della società semplice e che l’indicazione erronea del creditore è comunque sufficiente quando il debitore non può avere dubbi in merito all’identità del creditore (cfr.