b) La capacità di essere parte in una procedura esecutiva è riconosciuta ad ogni persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico. La società in nome collettivo e la società in accomandita hanno la capacità esecutiva in virtù di norme legali espresse (art. 562 e 602 CO), come pure l’indivisione (art. 49 LEF) e la comunione dei comproprietari di proprietà per piani (art. 712l cpv. 2 CC). La società semplice (art. 530 CO) manca invece di personalità giuridica e nessuna norma le conferisce la capacità esecutiva: non può quindi escutere ed essere escussa come tale ma soltanto nella persona dei suoi soci presi individualmente (Cocchi/ Trezzini, op.