Considerato in diritto: 1.a) Ex art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esiste il presupposto processuale della capacità delle parti (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, 1993, n. 4 ad art. 38). L’art. 142 CPC sanziona di nullità gli atti di procedura che difettano di un presupposto processuale. b) La capacità di essere parte in una procedura esecutiva è riconosciuta ad ogni persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico.