I procedenti hanno rilevato che “il riconoscimento di debito non è stato subordinato ad un preventivo accordo su presunte modalità di pagamento in contanti dei due pacchetti azionari”, che “avveniva semplicemente con l’assunzione da parte dell’acqui-rente degli attivi e dei passivi delle due società”. Per i procedenti “la decisione di vendere i due pacchetti azionari (anche senza nessuna controprestazione in denaro) fu adottata con il consenso dell’escussa e di suo figlio;