mentre con osservazioni 19 maggio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; richiamato il decreto presidenziale 25 aprile 1995 di concessione dell’effetto sospensivo; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ del 10/11 gennaio 1995 dell’UEF di __________ lo studio legale __________, recte gli avvocati __________ __________ e __________, ha escusso __________ per Fr. 250’000.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito: ”A titolo onorario”. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.