Le spese e la tassa di giustizia Fr. 350.--, da anticipare dalla parte procedente, sono a carico dell’escussa, la quale dovrà inoltre rifondere alla controparte Fr. 2’500.-- per ripetibili.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 14 aprile 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 19 maggio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; richiamato il decreto presidenziale 25 aprile 1995 di concessione dell’effetto sospensivo; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: