{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00112_1996-02-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6827&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eca05cd547f358ad20d83f9a118fe9e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.1996 14.1995.00112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:29", "Checksum": "31fa96e39d3c7b1324958c17cac715d1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.1996 14.1995.00112\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA mente del Giudice di prime cure “la condizione è da considerare adempiuta, considerato che i doc. D e E attestano l’avvenuta vendita e ritenuto che per perfezionamento delle pratiche di vendita va evidentemente intesa la conclusione dei contratti di compravendita, la quale è validamente avvenuta”. Per il Pretore è “irrilevante il fatto che il prezzo non sia stato pagato, poiché il pagamento del prezzo non costituisce elemento necessario per il perfezionamento del contratto né d’altra parte il pagamento del prezzo costituiva la condizione di validità dell’impegno di cui alla dichiarazione doc. B/C, essendo la condizione in esso contenuta costituita unicamente dal perfezionamento del contratto”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata __________ asseverando in ordine che “l’istanza di rigetto dell’oppo-sizione è stata promossa dallo studio legale __________, in qualità di società semplice senza personalità giuridica”. A mente dell’appellante “alla società semplice difetta la capacità di essere parte in giudizio, ciò che va rilevato d’ufficio”.\nF. Con osservazioni 19 maggio 1995 gli appellati hanno resistito al gravame argomentando che in sede di contraddittorio hanno precisato che “gli istanti sono l’avv. __________ e l’avv. __________ quali persone fisiche, poiché la società semplice che configura lo studio legale non ha personalità giuridica”.\nConsiderato\nin diritto: 1.a) Ex art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esiste il presupposto processuale della capacità delle parti (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, 1993, n. 4 ad art. 38). L’art. 142 CPC sanziona di nullità gli atti di procedura che difettano di un presupposto processuale.\nb) La capacità di essere parte in una procedura esecutiva è riconosciuta ad ogni persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico.\nLa società in nome collettivo e la società in accomandita hanno la capacità esecutiva in virtù di norme legali espresse (art. 562 e 602 CO), come pure l’indivisione (art. 49 LEF) e la comunione dei comproprietari di proprietà per piani (art. 712l cpv. 2 CC).\nLa società semplice (art. 530 CO) manca invece di personalità giuridica e nessuna norma le conferisce la capacità esecutiva: non può quindi escutere ed essere escussa come tale ma soltanto nella persona dei suoi soci presi individualmente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 38 e n. 3 ad art. 41; DTF 72 III 43 e 43 III 178; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 74; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 9 m. 3; Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, Berna 1984, § 8 m. 13).\nc) Non vi è dubbio che lo studio legale __________ e __________ costituisce una società semplice ex art. 530 ss. CO e pertanto, proprio a dipendenza di questa specifica circostanza, allo stesso difetta la capacità di essere parte in un procedimento esecutivo. Spetta pertanto alla pluralità dei soci costituiti in litisconsorzio necessario l’esercizio del proprio diritto dinanzi al giudice ordinario rispettivamente del rigetto (cfr. art. 544 cpv. 1 CO).\nIn questo senso negli atti esecutivi dovrà figurare l’enumerazione completa delle persone procedenti rispettivamente escusse (cfr. SJZ 1976, p. 44-45 n. 14 e rif. ivi; H.W. Bohner, Zivilprozess-recht, Zurigo 1983, § 8 m. 5 e 26; O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berna 1984, § 22 m. 13 e 14; Fritzsche/Walder, op. cit. § 9 m. 3 e n. 9).\nd) Nel caso di specie, tenuto conto che nel precetto esecutivo e nell’istanza di rigetto dell’opposizione sono stati indicati i due soci della società semplice e che l’indicazione erronea del creditore è comunque sufficiente quando il debitore non può avere dubbi in merito all’identità del creditore (cfr. Erwin Brügger, SchKG Schweizerische Gerichtspraxis 1946-1984, p. 191 n. 18 e 20) e non è leso nei propri interessi, non si può che concludere nel senso che quale parte istante vanno indicati -con rettifica da operare d’ufficio- gli avvocati __________ e __________.\ne) L’indicazione dello studio legale __________ e __________ non poteva trarre in errore __________. Pertanto nonostante la menzione carente, l’escussa non poteva avere dubbio alcuno in merito all’identità dei procedenti, che andavano intesi, quali soci della società semplice. D’altro canto gli interessi della debitrice non sono stati danneggiati dal fatto che ella sia stata escussa dallo studio legale __________ e __________ invece che dagli avvocati __________ e __________. Sulla base di queste considerazioni sollevare dubbi in merito all’identità dei creditori costituisce tra l’altro un abuso di diritto, atteso che questo principio generale è applicabile anche nella procedura esecutiva.\n2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti)."}