{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00112_1996-02-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6827&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eca05cd547f358ad20d83f9a118fe9e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.1996 14.1995.00112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:29", "Checksum": "31fa96e39d3c7b1324958c17cac715d1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.1996 14.1995.00112\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n/C/fc/kc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 gennaio 1995 dagli\n|\n|\n__________ |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ |\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/11 gennaio 1995 dall’UEF di __________;\nsulla quale istanza il Pretore di __________ con sentenza 6 aprile 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________, del 10/11.1.1995, è rigettata in via provvisoria.\n2. Le spese e la tassa di giustizia Fr. 350.--, da anticipare dalla parte procedente, sono a carico dell’escussa, la quale dovrà inoltre rifondere alla controparte Fr. 2’500.-- per ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 14 aprile 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 19 maggio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nrichiamato il decreto presidenziale 25 aprile 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto: A. Con PE n. __________ del 10/11 gennaio 1995 dell’UEF di __________ lo studio legale __________, recte gli avvocati __________ __________ e __________, ha escusso __________ per Fr. 250’000.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito: ”A titolo onorario”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. I procedenti fondano la loro pretesa sulla dichiarazione 4 agosto 1993 nella quale l’escussa ha dichiarato “che non appena saranno perfezionate le pratiche di vendita della __________ e della ____________________verserà allo studio __________ la somma di Fr. 250’000.-- a titolo di onorario” (doc. B e C).\nI procedenti versano agli atti pure le convenzioni del 23 marzo 1994 con le quali l’avv. __________, rappresentante a titolo fiduciario i proprietari delle azioni della __________ __________ e della __________ A, ha ceduto al dott. __________ risp. a __________ le azioni delle due società (doc. D e E). Nelle convenzioni è previsto che il prezzo delle azioni vendute è soluto con l’assunzione integrale da parte dei compratori delle intere posizioni debitorie delle due società.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha asseverato che le azioni delle società non le sono mai appartenute. Esse infatti sarebbero appartenute ad un terzo che nella primavera del 1994 “per il tramite dell’avv. __________ trattava con lo studio __________ e __________ la vendita del pacchetto azionario delle due società”. A mente dell’escussa il mandato di vendere le azioni conferito allo studio legale __________ e __________ era vincolato, per quanto di rilevanza nel caso di specie, alla “liberazione di ogni obbligo o impegno diretto o indiretto degli azionisti o dei correntisti delle due società sia nei confronti delle SA medesime sia nei confronti di terzi in relazione a impegni delle SA” e alla “consegna del pacchetto azionario mediante pagamento Zug um Zug (...) di Fr. 434’103.--”.\nContrariamente alle disposizione date dal fiduciante l’importo preteso di Fr. 434’103.-- non veniva versato e solo dopo numerose discussioni i procedenti decisero di “inoltrare una esecuzione nei confronti di __________ per l’incasso dell’importo sopraindicato”. Ne consegue, a mente dell’escussa, che “la condizione del perfezionamento delle pratiche di vendita è ben lungi dall’essersi verificata”, atteso “che le pratiche di vendita possono essere considerate perfezionate unicamente al momento del pagamento del prezzo e non certamente quando è ancora pendente una causa per ottenere il pagamento”.\nI procedenti hanno rilevato che “il riconoscimento di debito non è stato subordinato ad un preventivo accordo su presunte modalità di pagamento in contanti dei due pacchetti azionari”, che “avveniva semplicemente con l’assunzione da parte dell’acqui-rente degli attivi e dei passivi delle due società”. Per i procedenti “la decisione di vendere i due pacchetti azionari (anche senza nessuna controprestazione in denaro) fu adottata con il consenso dell’escussa e di suo figlio; all’escussa si comunicò che, di fronte alla situazione di liquidità delle due società, erano stati sospesi gli incassi relativi alle indennità a favore del sottoscritto legale quale amministratore e degli onorari maturati nel frattempo. Entrambe le pretese furono cifrate in Fr. 250’000.-- per un lavoro durato otto anni; l’escussa si dichiarò d’accordo ad assumere questo debito alla condizione che le azioni delle due società fossero state alienate”.\nD. Con sentenza 6 aprile 1995 il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza argomentando che il doc. B/C costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF “anche se sottoposto a condizione, ossia al fatto che fossero perfezionate le pratiche di vendita della __________ e della __________ dove per vendita va evidentemente intesa la cessione (vendita) delle azioni delle società”."}