c) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 338 e rif. ivi; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 16 p. 35). 2. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di compravendita mobiliare del 27 gennaio 1994 (doc. B), con il quale ha venduto all’escusso al prezzo di Fr.