Con osservazioni 19 settembre 1994 l’appellato ha resistito al gravame argomentando che il contratto prevedeva diverse condizioni che non sono state adempiute dalla venditrice. “All’allestimento della distinta dell’inventario completo le parti hanno conferito il significato di un punto essenziale soggettivo dell’accordo”. Infatti i contraenti, concordi sul fatto che la distinta dell’inventario completo avrebbe dovuto costituire parte del contratto di compravendita, hanno implicitamente ammesso e riconosciuto che la mancanza di tale documento avrebbe reso inefficace ogni e qualsiasi eventuale pretesa.