A mente dell’appellante “parte istante non ha assolutamente contestato tale fatto e quindi il contratto bilaterale vale quale titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione in quanto parte istante ha eseguito correttamente la prestazione che le incombeva”. La clausola contrattuale secondo cui la parte istante doveva partecipare all’allestimento dell’inventario non si riferisce ai beni per i quali è stato fissato l’importo di Fr. 35’000.-- ma al resto dell’inventario. F. Con osservazioni 19 settembre 1994 l’appellato ha resistito al gravame argomentando che il contratto prevedeva diverse condizioni che non sono state adempiute dalla venditrice.