non essendosi verificata tale condizione il creditore non ha adempiuto correttamente ai suoi obblighi”. E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente, asseverando che “unica condizione per il versamento dei Fr. 35’000.-- era la presentazione della liquidazione del secondo pilastro entro i termini stabiliti”. A mente dell’appellante “parte istante non ha assolutamente contestato tale fatto e quindi il contratto bilaterale vale quale titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione in quanto parte istante ha eseguito correttamente la prestazione che le incombeva”.