questa condizione non si è verificata e di conseguenza il prezzo indicato non è esigibile”. D. Con sentenza 21/22 luglio 1994 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che “il convenuto ha dimostrato (doc. 1, 2 e 4) che la parte istante non ha partecipato alla presa in consegna dell’inventario che, a norma del contratto stesso, avrebbe dovuto fare parte integrante del contratto di compravendita e avrebbe dovuto rispecchiare in misura ragionevole il prezzo di vendita; non essendosi verificata tale condizione il creditore non ha adempiuto correttamente ai suoi obblighi”.