Ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ del 26 aprile/2 maggio 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 35’000.-- oltre interessi al 5 % dal 6 aprile 1994, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito”. Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore. B. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di compravendita mobiliare del 27 gennaio 1994 (doc. B) con il quale ha venduto all’escusso al prezzo di Fr. 35’000.-- l’arredamento, le installazioni e le apparecchiature contenute nel __________.