La tassa di Fr. 170.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 420.-- a titolo di ripetibili.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 4 agosto 1994 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 19 settembre 1994 l’appellato ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; esaminati atti e documenti, posti i seguenti punti di giudizio 1. Deve essere accolta l’appellazione 4 agosto 1994 __________? 2. Tassa di giustizia e indennità. Ritenuto in fatto: