{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00110_1995-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6969&nX40_KEY=4711563&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "88660d3e980b4d7950fd5f55ab6ae318"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.00110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.00110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:37:24", "Checksum": "7494f1d43d4d35f32ad196bb0fcb0ddd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.00110\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 338 e rif. ivi; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 16 p. 35).\n2. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di compravendita mobiliare del 27 gennaio 1994 (doc. B), con il quale ha venduto all’escusso al prezzo di Fr. 35’000.-- l’arredamento, le installazioni e le apparecchiature contenute nel __________.\nNell’accordo contrattuale doc. B le parti hanno previsto di stabilire il giorno in cui verrà allestita la distinta dell’inventario completo, che farà parte del contratto di compravendita e che dovrà rispecchiare in misura ragionevole il prezzo di vendita.\nDall'esame del doc. B si evince che il pagamento del prezzo di vendita di Fr. 35’000.-- era condizionato all’allestimento dell’inventario completo dei beni contenuti nel luogo pubblico in oggetto e ceduti all’acquirente. __________ e __________ nel doc. B hanno infatti fissato solo indicativamente il prezzo di vendita in Fr. 35’000.--, subordinando il versamento di questo importo al consenso sul valore dell’inventario.\nIn casu siffatta condizione, da cui dipende il pagamento del prezzo di vendita, non si è realizzata, per cui il doc. B non può costituire un valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF.\n3. L'appello 4 agosto 1994 __________ è dunque respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF).\nPer questi motivi, richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF\npronuncia: 1. L'appello 4 agosto 1994 __________ è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 630.-- di indennità.\n3. Intimazione a:\n- __________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente: La segretaria:"}