{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00110_1995-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6969&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "88660d3e980b4d7950fd5f55ab6ae318"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.00110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:11", "Checksum": "2f1c3e7e11b5aee186bf1706c6464610", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.00110\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nin diritto: 1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.\nb) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).\nc) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 338 e rif. ivi; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 16 p. 35).\n2. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di compravendita mobiliare del 27 gennaio 1994 (doc. B), con il quale ha venduto all’escusso al prezzo di Fr. 35’000.-- l’arredamento, le installazioni e le apparecchiature contenute nel __________.\nNell’accordo contrattuale doc. B le parti hanno previsto di stabilire il giorno in cui verrà allestita la distinta dell’inventario completo, che farà parte del contratto di compravendita e che dovrà rispecchiare in misura ragionevole il prezzo di vendita.\nDall'esame del doc. B si evince che il pagamento del prezzo di vendita di Fr. 35’000.-- era condizionato all’allestimento dell’inventario completo dei beni contenuti nel luogo pubblico in oggetto e ceduti all’acquirente. __________ e __________ nel doc. B hanno infatti fissato solo indicativamente il prezzo di vendita in Fr. 35’000.--, subordinando il versamento di questo importo al consenso sul valore dell’inventario.\nIn casu siffatta condizione, da cui dipende il pagamento del prezzo di vendita, non si è realizzata, per cui il doc. B non può costituire un valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF.\n3. L'appello 4 agosto 1994 __________ è dunque respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF).\nPer questi motivi, richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF\npronuncia: 1. L'appello 4 agosto 1994 __________ è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 630.-- di indennità.\n3. Intimazione a:\n- __________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente: La segretaria:"}