{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00110_1995-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6969&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "88660d3e980b4d7950fd5f55ab6ae318"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.00110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:11", "Checksum": "2f1c3e7e11b5aee186bf1706c6464610", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.00110\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n20 aprile 1995/kc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur-Martinelli, vicecancelliere |\nstatuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 giugno 1994 da\n|\n|\n__________ (patrocinata dallo studio legale __________)\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\n__________ (patrocinato dallo studio legale __________)\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 aprile/2 maggio 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 21/22 luglio 1994 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di Fr. 170.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 420.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 4 agosto 1994 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 19 settembre 1994 l’appellato ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio 1. Deve essere accolta l’appellazione 4 agosto 1994 __________?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto: A. Con PE n. __________ del 26 aprile/2 maggio 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 35’000.-- oltre interessi al 5 % dal 6 aprile 1994, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di compravendita mobiliare del 27 gennaio 1994 (doc. B) con il quale ha venduto all’escusso al prezzo di Fr. 35’000.-- l’arredamento, le installazioni e le apparecchiature contenute nel __________.\nC. All’udienza di contraddittorio __________ ha argomentato che il contratto 27 gennaio 1994 non è stato adempiuto dalla procedente, perché “si è rifiutata di partecipare all’appuntamento per la presa in consegna dell’inventario che, a norma del contratto stesso, doveva costituire parte integrante della convenzione di compravendita ed avrebbe dovuto rispecchiare in misura ragionevole il prezzo di vendita: questa condizione non si è verificata e di conseguenza il prezzo indicato non è esigibile”.\nD. Con sentenza 21/22 luglio 1994 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che “il convenuto ha dimostrato (doc. 1, 2 e 4) che la parte istante non ha partecipato alla presa in consegna dell’inventario che, a norma del contratto stesso, avrebbe dovuto fare parte integrante del contratto di compravendita e avrebbe dovuto rispecchiare in misura ragionevole il prezzo di vendita; non essendosi verificata tale condizione il creditore non ha adempiuto correttamente ai suoi obblighi”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente, asseverando che “unica condizione per il versamento dei Fr. 35’000.-- era la presentazione della liquidazione del secondo pilastro entro i termini stabiliti”. A mente dell’appellante “parte istante non ha assolutamente contestato tale fatto e quindi il contratto bilaterale vale quale titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione in quanto parte istante ha eseguito correttamente la prestazione che le incombeva”.\nLa clausola contrattuale secondo cui la parte istante doveva partecipare all’allestimento dell’inventario non si riferisce ai beni per i quali è stato fissato l’importo di Fr. 35’000.-- ma al resto dell’inventario.\nF. Con osservazioni 19 settembre 1994 l’appellato ha resistito al gravame argomentando che il contratto prevedeva diverse condizioni che non sono state adempiute dalla venditrice. “All’allestimento della distinta dell’inventario completo le parti hanno conferito il significato di un punto essenziale soggettivo dell’accordo”. Infatti i contraenti, concordi sul fatto che la distinta dell’inventario completo avrebbe dovuto costituire parte del contratto di compravendita, hanno implicitamente ammesso e riconosciuto che la mancanza di tale documento avrebbe reso inefficace ogni e qualsiasi eventuale pretesa.\nA mente dell’osservante “sostenere che una distinta dell’inventario completo avrebbe dovuto comprendere altri beni all’infuori di quelli compravenduti non è logicamente sostenibile, alla luce di un’interpretazione sistematica del corrispondente punto del contratto di compra-vendita”. La nota clausola “prevede infatti -oltre a prescrivere che la distinta avrebbe dovuto fare parte del contratto di compravendita- che l’inventario avrebbe anche dovuto rispecchiare in misura ragionevole il prezzo di vendita: è quindi evidente che si parla del medesimo contratto e si allude al prezzo di Fr. 35’000.--”.\nConsiderato"}