a) Il principio dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell’art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge. Nel caso di specie lo scritto 19 agosto 1994 e i documenti allo stesso allegati non sono stati prodotti dall’escusso all’udienza di contraddittorio dell’8 settembre 1994, alla quale l’escusso neppure si è presentato, ma sono stati trasmessi irritualmente alla Pretore tramite invio postale. Siffatto modus agendi viola palesemente il dettato dell’art. 387 cpv.