1’300’000.--. C. All’udienza di contraddittorio l’escusso non si è presentato. D. Con sentenza 12/26 settembre 1994 la Pretore di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF. E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato __________, asseverando che “il riconoscimento di debito sottoscritto dal qui ricorrente si fonda unicamente su di una divisione parziale, la quale è stata ritenuta totalmente nulla ed inoperante a causa di un errore essenziale ai sensi degli art. 23 e seguenti CO”.