dallo studio legale __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/4 agosto 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12/26 settembre 1994 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via provvisoria per Fr. 97’500.-- e spese. 2. La tassa di giudizio in Fr. 200.--, da anticipare dall’istante, è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 700.-- a titolo di ripetibili.