{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00109_1995-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6586&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "56e687b56f111ef3d8fccec1fbf97d92"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.00109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:10", "Checksum": "29163c5843da29114068b30d62626eec", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.00109\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNe consegue che si prescinderà dall’esaminare le eccezioni sollevate da __________ per la prima volta in sede d’appello nei termini di cui alle considerazioni fattuali sub E e la documentazione da lui prodotta unitamente all’allegato ricorsuale, poiché proceduralmente irrite.\n3.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\nc) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).\n4. Quale riconoscimento di debito la procedente ha prodotto la “Schuldanerkennung” del 30 maggio 1992/8 settembre 1993 (doc. 2) mediante la quale l’escusso ha riconosciuto di dovere al procedente, per le prestazioni da lui effettuate nell’ambito della successione della defunta moglie, un indennizzo forfetario del 7.5 % della quota che egli avrebbe ancora dovuto ricevere nella successione della moglie. Unitamente al contratto di divisione parziale dell’eredità dell’8 febbraio 1994 (doc. 3), dal quale risulta che l’escusso ha ricevuto dai coeredi l’importo di Fr. 1’300’000.--, la “Schuldanerkennung” doc. 2 costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione come sopra inteso per l’importo in esecuzione di Fr. 97’500.--.\n5. L’appello 4 ottobre 1994 __________ è respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 52 e 82 cpv. 1 LEF; 321 cpv. 1 lit. b e 387 cpv. 2 CPC\nPronuncia\n1. L’appello 4 ottobre 1994 _________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di__________, che rifonderà a __________ __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.\n3. Intimazione a:\n_________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}