Di conseguenza la sentenza 30 giugno 1994 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’istanza 11 maggio 1994 __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 12/13 aprile 1994 dell’UE di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente a Fr. 9’392.65 oltre interessi al 5 % dal 10 maggio 1990. 2. La tassa di Fr. 110.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di ripetibili.” 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.