1) inviata alla procedente a seguito di presunti difetti riscontrati nell’opera in oggetto. Ora tale notifica, unico riscontro prodotto dall’escusso in relazione a questa eccezione, è stata allestita dall’escusso medesimo e non può quindi fornire sufficiente riscontro oggettivo atto a rendere verosimile l’eccezione sollevata, che è quindi rimasta allo stato di puro parlato senza supporto probatorio alcuno. Ne consegue che il rigetto provvisorio pronunciato dal primo giudice va confermato limitatamente alla somma di Fr. 9’392.65 oltre interessi.