c) L’escusso eccepisce la difettosità della merce fornita. L’eccezione è proponibile e, se fondata, è idonea ad infirmare la pronuncia del rigetto dell’opposizione: l’art. 1492 comma 1 CCI stabilisce infatti che, in caso di consegna di merce difettosa, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. L’appellante ha basato la sua eccezione d’inadempimento contrattuale sulla lettera 7 novembre 1989 (doc. 1) inviata alla procedente a seguito di presunti difetti riscontrati nell’opera in oggetto.