49’000.-- a cui vanno dedotti Fr. 19’646.-- per le opere di pertinenza della __________) e quanto versatole dall’escusso a titolo di acconti (Fr. 16’300.-- il 15 marzo 1989 e Fr. 3’581.-- il 13 dicembre 1989). Ne consegue che, essendo adempiuti tutti i presupposti richiesti dalla legge, vi è agli atti una valido riconoscimento di debito legittimante, in linea di principio, il rigetto provvisorio per il prezzo residuo di Fr. 9’473.-- oltre interessi al 5 % dal 14 maggio 1990. 6. Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;